Statuto IDV

 ITALIA DEI VALORI STATUTO REGIONALE

(approvato dall’Ufficio di Presidenza nazionale di IDV in data 23 settembre 2010)

INDICE Fonte ed ambito di operatività

Denominazione, durata ed uso del Contrassegno Finalità
Adesioni al partito
I Circoli

Organi e strutture regionali del partito Il Congresso regionale
Il Coordinamento regionale
Il Segretario regionale del partito

Il Tesoriere regionale
Finanze e Patrimonio
Il Collegio di Garanzia regionale

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STATUTO REGIONALE IDV

Art. 1 – Fonte e ambito di operatività: Lo statuto regionale IDV regola i rapporti e le competenze delle strutture organizzative e politiche territoriali e periferiche del partito “Italia dei Valori – Lista Di Pietro”, C.F. 90024590128, avente sede legale a Milano (via F. Casati 1/a) e sede politica a Roma in via S. Maria in Via 12.

Lo Statuto regionale IDV ha valore ed opera entro i limiti fissati dallo Statuto nazionale IDV del 1 dicembre 2009, di cui all’atto per notaio Raffaella Mandato del foro di Roma n.ro 36329/Racc.– 12.113/Rep , registrato a Roma il 1 dicembre 2009 e successive modifiche.
La struttura regionale IDV – in quanto diramazione del suddetto partito politico nazionale – adotta regolamenti, programmi e direttive come previsto dallo statuto nazionale, mantenendo la propria responsabilità amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto, nello Statuto Nazionale e dalle leggi vigenti.

Art. 2 – Denominazione, durata e uso del contrassegno
E’ costituito nella Regione Toscana il “Coordinamento regionale” del partito politico Italia Dei Valori -Lista Di Pietro – ovvero nella forma abbreviata “ITALIA DEI VALORI” oppure solo “IDV”. Esso assume la denominazione di” ITALIA DEI VALORI – REGIONE TOSCANA” ed ha durata pari a quella prevista dallo Statuto nazionale IDV.
Il Coordinamento regionale può utilizzare il nome, i simboli ed il contrassegno IDV nei limiti e secondo le indicazioni dell’Ufficio di Presidenza nazionale del partito.

Art. 3 – Finalità:

” ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO – REGIONE TOSCANA” si riconosce nelle finalità del partito politico nazionale di seguito riportate:
“L’Italia dei Valori è un partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico, e può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta – che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Presidente nazionale (ovvero da suoi delegati), secondo le direttive dell’Ufficio di Presidenza nazionale.

Il partito si riconosce nell’insieme delle grandi culture riformiste del novecento: la cultura cattolica della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell’economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo,

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attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale.
L’Italia dei Valori vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo.

Obiettivi primari del partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo di una sana economia di mercato, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri.
L’Italia dei Valori auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole di mercato, ma anche su interventi correttivi per renderle più favorevoli ai soggetti più deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un’equa ripartizione delle risorse.

Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.”

Art. 4 – Adesioni al partito

L’adesione politica al partito è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse indicazioni dell’Ufficio di Presidenza nazionale e per esso dall’Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO).
Possono iscriversi al partito tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto nazionale.

Le adesioni sono individuali.
Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto.
Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.
Le adesioni vanno proposte alle strutture regionali, anche per il tramite delle competenti strutture provinciali, e da queste accettate, fermo restando la facoltà da parte degli organi nazionali – e per essi dal Presidente e dall’Ufficio Nazionale Organizzativo – di intervenire motivatamente.

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Sono possibili richieste di adesioni direttamente alla struttura nazionale, nel qual caso i nominativi sono rimessi alle strutture regionali per la valutazione di eventuali e motivate incompatibilità.
Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni dell’Ufficio di Presidenza e per esso dell’ufficio UNO, a comunicare alla sede nazionale le adesioni al partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.

La sede nazionale, e per essa l’Ufficio Nazionale Organizzativo, cura la tenuta e l’aggiornamento del “Registro Nazionale degli Aderenti” e trasmette periodicamente, alle varie sedi territoriali, l’elenco aggiornato.
Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo interno al partito.

L’adesione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale determinata secondo le indicazioni dell’Ufficio di Presidenza.
Il ricavato delle adesioni è versato alla Tesoreria regionale del partito ed è utilizzato ai vari livelli territoriali secondo le indicazioni del “Coordinamento regionale” del partito. La tesoreria regionale trasferisce sul territorio le somme dovute avendo cura di raccogliere e verificare la rendicontazione delle spese sostenute.

Tutti gli eletti che si riconoscono nell’IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del partito proporzionalmente all’incarico ricoperto nella misura fissata dall’Esecutivo Nazionale e secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza.

Anche il ricavato proveniente dai contributi degli eletti e degli amministratori IDV è versato alla tesoreria regionale del partito ed è utilizzato ai vari livelli territoriali secondo le ripartizioni del “Coordinamento regionale” del partito.
In ogni caso le ripartizioni vanno segnalate preventivamente all’Ufficio di Presidenza e per esso all’ufficio UNO che ne verifica l’equità distributiva e la corrispondenza alle reali esigenze del territorio, intervenendo in caso di palesi contraddizioni.

La struttura nazionale del partito non è destinataria delle somme in questione né, in alcun modo, può essere chiamata in causa rispetto alla loro ricezione e al loro utilizzo.
A tutti gli aderenti compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all’interno del partito; tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo personalmente e direttamente ed e’ esclusa ogni facoltà di delega.

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La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell’adesione ed espulsione e può essere sospesa.
Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito.

L’adesione all’Italia dei Valori è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Partiti politici.
Chi intende recedere dall’adesione al partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa all’Ufficio Nazionale Organizzativo.

Il recesso ha effetto immediatamente e si intende per “avvenuto recesso” ogni dichiarazione corrispondente, ivi comprese le cosiddette “autosospensioni”.

Art. 5 – I Circoli

I Circoli sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese.
I Circoli sono territoriali e tematici (questi ultimi anche senza riferimento ad un ambito territoriale).

Ogni Circolo formalmente costituito nel rispetto dello “Statuto Unico dei Circoli” approvato dall’Ufficio di Presidenza opera in piena autonomia amministrativa, contabile e civile e determina il proprio programma di attività non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali del partito.

I circoli non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l’associazione, né utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari dell’associazione.
Possono costituirsi in Circoli gli aderenti del partito che perseguono finalità di comune interesse. I Circoli concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del partito stesso; ad essi non compete la rappresentanza del partito sul territorio.

Possono coesistere più Circoli nella medesima realtà territoriale.
I Circoli possono costituirsi anche all’estero e fra soggetti residenti all’estero ed in Italia.
Sono possibili forme spontanee di coordinamento dei Circoli nei diversi livelli territoriali e tematici.

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I Circoli sono costituiti, salvo espressa deroga dell’Ufficio di Presidenza e per esso dall’ufficio UNO, con la presenza di un minimo di 10 aderenti nei Comuni sino a 10.000 abitanti e di 20 aderenti in quelli con popolazione superiore.
Il riconoscimento della costituzione dei Circoli compete al Segretario regionale che vi provvede secondo le indicazioni dell’Ufficio organizzativo nazionale.

Alla struttura nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione dei circoli e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel “Registro nazionale dei Circoli” e per esercitare il potere di verifica della composizione e della compatibilità dell’attività svolta dai circoli con l’interesse generale.

Il “Registro nazionale dei Circoli” è curato dall’Ufficio Nazionale Organizzativo.

Art. 6 – Organi e Strutture Regionali del partito

Gli organi e le strutture regionali del partito sono:

  • –  il Congresso regionale;
  • –  il Coordinamento regionale;
  • –  il Segretario regionale;
  • –  il T esoriere regionale;
  • –  Il Collegio regionale di Garanzia.Art. 7 – Il Congresso regionale Il Congresso regionale definisce ed indirizza la linea politica regionale dell’Italia dei Valori, in linea con la politica nazionale del partito. Elegge il Segretario regionale del partito unitamente ai componenti del Coordinamento regionale. Elegge altresì i componenti del Collegio regionale di Garanzia. Elegge inoltre – limitatamente agli aventi diritto – il Coordinatore del Dipartimento regionale Giovani e la Coordinatrice del Dipartimento regionale Donne.
    Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni tre (tre) anni.
    Oltre ai Delegati eletti in occasione delle assemblee territoriali così come stabilito dai regolamenti approvati dall’Ufficio di Presidenza, partecipano di diritto al Congresso regionale: i componenti dell’Esecutivo Nazionale iscritti nella Regione, i Sindaci, i Consiglieri e Assessori provinciali, i Consiglieri e Assessori comunali dei comuni sopra i 15.000 abitanti, tutti gli eletti nelle istituzioni territoriali.
    Non sono ammesse deleghe e il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

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Il voto è palese ma si procede a scrutinio segreto se almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare al congresso lo richiede.
Il Congresso è presieduto da un Garante esterno, nominato dall’Ufficio di Presidenza nazionale. Il Garante nomina i componenti dei seggi elettorali ed il segretario dell’assemblea, il quale redige il verbale sintetico della seduta.

Art. 8 – Il Coordinamento Regionale

Il Coordinamento regionale è l’organo di conduzione della politica regionale del partito e a tal fine:

  • –  attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del partito;
  • –  approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
  • –  approva o ratifica i programmi elettorali territoriali;
  • –  istituisce specifiche consulte tematiche;
  • –  delibera sulle altre questioni che il Segretario regionale del partito sottopone alla suavalutazione;
  • –  nomina, su proposta del Segretario regionale, il Tesoriere regionale del partito;
  • –  approva annualmente il preventivo ed rendiconto economico predisposto dal Tesoriere;
  • –  nomina il Responsabile regionale degli enti locali, Fanno parte del Coordinamento regionale:
  • –  il segretario regionale del partito che ne assume la Presidenza;
  • –  i componenti dell’Esecutivo nazionale iscritti nella regione;
  • –  i segretari provinciali del partito;
  • –  i componenti eletti dal congresso regionale nel numero fissato dagli organi nazionali perCiascuna regione;
  • –  il T esoriere regionale;
  • –  la Coordinatrice regionale delle donne;
  • –  il Coordinatore regionale dei giovani;
  • –  il Responsabile regionale degli enti locali ed eletti;

Il Coordinamento regionale può individuare al proprio interno ed assegnare ruoli e compiti ad un Direttivo regionale, al coordinatore organizzativo regionale e ad altre strutture intermedie, previa comunicazione ed assenso dell’Ufficio di Presidenza nazionale e per esso dell’Ufficio Organizzativo Nazionale.

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Il Coordinamento regionale si riunisce – su convocazione del Segretario regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Coordinamento medesimo – ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno ogni tre mesi.
Il Coordinamento regionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto è palese e per alzata di mano; in caso di parità prevale il voto del Segretario regionale.
A ogni riunione viene nominato un segretario d’assemblea, il quale redige un verbale sintetico della seduta.

Art. 9 – Il Segretario regionale del partito

Il Segretario regionale del partito viene eletto dal Congresso regionale secondo il regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Segretario regionale del partito spettano le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del partito ed in particolare:

  • –  rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi regionali;
  • –  attua, nella regione, il programma politico ed elettorale del partito;
  • –  coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali della regione;
  • –  convoca e presiede il Coordinamento regionale;
  • –  dirige l’attività politica ed organizzativa;
  • –  interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari;
  • –  guida la delegazione che rappresenta il partito nelle consultazioni regionali;
  • –  in via d’urgenza e salvo ratifica dell’Ufficio Nazionale Organizzativo, revoca gli incarichi e nomina commissari territoriali finalizzati al miglior radicamento del partito.Art. 10 – Il Tesoriere regionale: Il Tesoriere regionale è nominato dal Coordinamento regionale del partito, su proposta del Segretario regionale, dura in carica tre anni e comunque cessa dall’incarico con la nomina del successore; può essere riconfermato.
    Il Tesoriere regionale del partito:
    – ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito nel rispetto delle leggi vigenti;
    – su mandato del Segretario regionale ha facoltà per l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere;

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– cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili e amministrativi di IDV ed è responsabile a tutti gli effetti di legge della gestione amministrativa, contabile e fiscale del partito a livello regionale;

La Tesoreria nazionale ha facoltà ispettiva sulle attività di gestione del Tesoriere regionale.

Art. 11 – Finanze e Patrimonio

L’associazione non ha fini di lucro.
Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle erogazioni disposte dal partito nazionale, dai contributi degli eletti e degli amministratori iscritti al partito, dalle quote di iscrizione dei propri associati, ed eventualmente da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
Il Segretario regionale e la tesoreria regionale rispondono dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministrano il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dal Coordinamento regionale.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le quote d’iscrizione degli aderenti al partito (tesseramento), le quote di partecipazione degli eletti ed amministratori (negli enti locali fino al livello regionale compreso) sono incamerate dalle singole Tesorerie regionali e da queste utilizzate ripartendo le risorse al territorio secondo le indicazioni degli organismi nazionali.
Le predette quote d’iscrizione devono essere contenute entro parametri minimi e massimi indicati dall’Esecutivo nazionale del partito.
Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale ne’ si verifica alcuna successione contrattuale.

Art. 12 – Il Collegio regionale di Garanzia

Il Collegio regionale di Garanzia ha competenza e può comminare sanzioni su questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

Il Collegio regionale di Garanzia è composto da tre membri eletti dal Congresso regionale; elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.
I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

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